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	<title>Studio Pappacena &#8211; Consulenza del lavoro</title>
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	<description>Consulenza del lavoro, elaborazione paghe, cedolini</description>
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		<title>Il welfare aziendale. Vantaggi per l&#8217;impresa e per il lavoratore.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 09:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Welfare Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
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					<description><![CDATA[ Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vella ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;">Se non sai nulla di welfare aziendale, non ti vergognare; la maggior parte delle persone ne sono all&#8217;oscuro.</h2>
<p>Con la legge 208 del 28 dicembre 2015 (di Stabilità per il 2016) e poi la 232 dell&#8217;11 dicembre 2016 (di Bilancio per il 2017), il legislatore ha apportato una serie di importanti novità sul tema dei welfare favorendone l’utilizzo e consentendo la sostituzione dei premi monetari in servizi di welfare aziendale (il cosiddetto premio sociale).</p>
<h3>Definizione</h3>
<blockquote><p>Il welfare aziendale consiste in una serie di benefit e prestazioni in servizi  che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti e dei loro famigliari per migliorarne la qualità della vita.</p></blockquote>
<p>I vantaggi, come vedremo, sono bilaterali, in quanto non è il solo lavoratore a beneficiarne, ma anche l&#8217;impresa.<br />
<div class="hr_dots" style="margin: 0 auto 30px;"><span></span><span></span><span></span></div>
</p>
<h3>Per il lavoratore</h3>
<p>Innanzitutto vediamo quali sono i crediti messi a disposizione per il lavoratore:</p>
<p><em>• previdenza integrativa</em><br />
<em> • salute</em><br />
<em> • assicurazioni per dipendenti e famiglie</em><br />
<em> • pari opportunità e sostegno genitori (telelavoro, orari flessibili, asilo, …)</em><br />
<em> • conciliazione vita/lavoro (disbrigo pratiche burocratiche, convenzioni con centri sportivi…)</em><br />
<em> • sostegno economico ai dipendenti (contributi per alloggi e abbonamenti a mezzi pubblici, soggiorni estivi per i figli, mensa…),</em><br />
<em> • formazione (corsi d’aggiornamento, orientamento per i figli…)</em><br />
<em> • sicurezza e prevenzione incidenti</em><br />
<em> • integrazione sociale e soggetti deboli (inserimento di disabili, mediazione culturale…)</em><br />
<em> • welfare allargato al territorio (case, trasporti, scuole…)</em></p>
<div class="hr_dots" style="margin: 0 auto 30px;"><span></span><span></span><span></span></div>

<h3>Per l&#8217;impresa</h3>
<p>I vantaggi per l&#8217;impresa viaggiano su due binari: contenimento costi e strategico; i primi sono più facilmente misurabili nell&#8217;immediato, gli altri invece sono più difficili da misurare, ma la loro utilità perdurerà nel tempo.</p>
<p><strong>RIDUZIONE COSTI DEL PERSONALE</strong><br />
Grazie ai diversi vantaggi fiscali di cui gode il lavoratore con il Welfare Aziendale, il risparmio sul costo del personale è rimarchevole, perché va da sé che siccome è l&#8217;impresa che ci mette i soldi, se il lavoratore paga meno tasse, anche l&#8217;impresa vedrà ridurre il suo costo del personale. Di cosa parliamo?<br />
1)<strong> Riduzione al 10% forfettario della tassazione </strong>sui premi di produzione fino a 2.000 euro per i lavoratori con reddito sotto i 50mila euro.<br />
2) <strong>Tassazione pari è zero</strong>, se il lavoratore sceglie di convertire il premio in benefit, cioè in elementi di retribuzione non monetari.<br />
3)<strong> Totale esenzione fiscale</strong> per i contributi/premi versati dal datore di lavoro per terapie di lungo corso e malattie gravi<br />
5) <strong>Non concorrenza ai limiti di deducibilità</strong> di spese sanitarie e versamenti alla pensione integrativa per i servizi che l’azienda eroga in ambito sanitario e previdenziale al posto del premio di produttività.</p>
<p><strong>VANTAGGI STRATEGICI</strong><br />
Gli altri vantaggi che si rilevano grazie all&#8217;introduzione del welfare in azienda, contribuiscono ad accrescere la competitività dell&#8217;impresa, attraendo nuovi talenti e secondo una indagine di un équipe di ricercatori universitari sono stati misurati in:</p>
<div class="progress_bars"><ul class="bars_list"><li><h6><strong>AUMENTO DI IMPEGNO DELLA FORZA LAVORO DEL</strong> <strong>20%  </strong>IN FORZA AD UNA MAGGIORE IDENTIFICAZIONE CON LA PROPRIA AZIENDA (CORPORATE IDENTITY)<span class="label">20<em>%</em></span></h6><div class="bar"><span class="progress" style="width:20%"></span></div></li>
</ul></div>

<div class="progress_bars"><ul class="bars_list"><li><h6><strong>INCREMENTO DELLA</strong> <strong>PRODUTTIVITÀ AZIENDALE DEL 30% </strong>DOVUTO AL MIGLIORAMENTO DEL CLIMA AZIENDALE ED IN FAMIGLIA<span class="label">30<em>%</em></span></h6><div class="bar"><span class="progress" style="width:30%"></span></div></li>
</ul></div>

<div class="progress_bars"><ul class="bars_list"><li><h6><strong>DIMINUZIONE DEL TURNOVER DEL 31% </strong>GRAZIE AD UNA RITROVATA FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI<span class="label">31<em>%</em></span></h6><div class="bar"><span class="progress" style="width:31%"></span></div></li>
 </ul></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Vuoi saperne di più? Qui ti spieghiamo come<a href="https://www.studiopappacena.it/gestione-delle-pratiche-di-welfare-aziendale/"> Gestione delle pratiche di Welfare Aziendale</a></p>
<h5></h5>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito un interessante approfondimento del TG2000 su un servizio apparso sul Corriere della Sera in materia di Welfare Aziendale.</p>
<div style="width: 1200px;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-2279-1" width="1200" height="675" poster="https://www.studiopappacena.it/wp-content/uploads/2017/10/Welfare-Aziendale.jpg" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://www.studiopappacena.it/wp-content/uploads/2014/09/welfare-aziendale-vantaggi-lavoratore-azienda.mp4?_=1" /><a href="https://www.studiopappacena.it/wp-content/uploads/2014/09/welfare-aziendale-vantaggi-lavoratore-azienda.mp4">https://www.studiopappacena.it/wp-content/uploads/2014/09/welfare-aziendale-vantaggi-lavoratore-azienda.mp4</a></video></div>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>E&#8217; possibile assumere un&#8217;apprendista non più giovane?</title>
		<link>https://www.studiopappacena.it/2017/07/09/e-possibile-assumere-unapprendista-non-piu-giovane/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 09:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore non più giovane]]></category>
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					<description><![CDATA[<p class="big">Pellentesque et lacus pretium tincidunt. Pellentesque at metus. Donec nisl a nisl. Vestibulum ante ipsum primis in nulla orci ut leo nec cursus consequat, orci ut</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Il lavoratore che percepisce ammortizzatori sociali come Naspi, Dis-Coll, Asdi e mobilità, può essere assunto come apprendista anche se non viene rispettato Il limite dei 29 anni di età.</strong></h3>
<div class="blockquote"><blockquote><big><big>Pochi sanno, che l’azienda può utilizzare il contratto di apprendistato professionalizzante, per assumere disoccupati di 30, 40 o 50 anni, purché percepiscano ammortizzatori sociali.</big></big></blockquote></div>

<p><big>Il contratto di apprendistato professionalizzante consente tre agevolazioni di notevole rilevanza per l’azienda:</big></p>
<ul>
<li>minori contributi previdenziali</li>
<li>possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore o di retribuirlo in percentuale rispetto ai dipendenti specializzati</li>
<li>esclusione dal computo nell’organico per l’obbligo di assunzione di disabili</li>
</ul>
<p>Nel caso necessitassi di un approfondimento su cosa è l&#8217;apprendistato e le tipologie possibili, ti suggerisco di consultare l&#8217;articolo dedicato &#8220;Cosa è l&#8217;apprendistato&#8221;</p>
<p><strong>Contratto di apprendistato professionalizzante per disoccupati: quando si può attivare</strong></p>
<p>Come già esposto, è possibile attivare il contratto di apprendistato professionalizzante <strong>senza limiti di età [1]</strong>, se il lavoratore è beneficiario di un qualsiasi trattamento di disoccupazione (<strong>Naspi</strong>,<strong> Asdi</strong>,<strong> Dis-Coll</strong>) o della mobilità. Non è possibile attivare il contratto, però, se l’interessato è già in possesso della <strong>qualifica</strong> che dovrebbe essere raggiunta al termine dell’apprendistato: in questo caso, il contratto è da considerare nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. Tuttavia, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo contratto di apprendistato.</p>
<p><strong>Contratto di apprendistato professionalizzante: i principali vantaggi</strong></p>
<p>I vantaggi che l’apprendistato comporta per l’azienda sono molteplici:</p>
<ol>
<li>le ore di <strong>formazione interna </strong>all’azienda sono retribuite nella misura del 10%;</li>
<li>le ore di <strong>formazione esterna </strong>non sono retribuite;</li>
<li>la retribuzione è dovuta in <strong>misura ridotta </strong>con inquadramento sino a 2 livelli inferiori, o in misura <strong>percentualizzata</strong>, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;</li>
<li>i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono <strong>esclusi dal computo dei limiti numerici</strong> previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, gli apprendisti non sono contati nella quota di riserva a favore di lavoratori disabili);</li>
<li><strong>contribuzione ridotta</strong>, con aliquote pari a:
<ul>
<li>1,61% a carico del datore di lavoro, 5,84% a carico dell’apprendista (per i primi 3 anni di apprendistato, per le assunzioni sino al 31 dicembre 2016, se l’azienda ha meno di 9 dipendenti; diversamente le aliquote a carico del datore sono pari al 3,11% per il primo anno, 4,61% per il secondo e 11,61% per il terzo e gli anni successivi);</li>
<li>11,61% a carico del datore di lavoro, 5,84% a carico dell’apprendista (per i primi 3 anni di apprendistato, in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono la mobilità o per le aziende con oltre 9 dipendenti).</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Oltre ai vantaggi propri del contratto di apprendistato professionalizzante, per l’assunzione di lavoratori in mobilità si aggiunge il vantaggio della percezione, da parte del datore di lavoro, del <strong>50% dell’indennità</strong> residua; lo stesso vantaggio è previsto per la Naspi residua, ma la percentuale è pari al <strong>20%</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dimissioni on line? La procedura telematica è ormai obbligatoria.</title>
		<link>https://www.studiopappacena.it/2017/01/06/7/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 09:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p class="big">Aliquam adipiscing felis tincidunt eget, euismod pede eu cursus at, suscipit a, lorem. Morbi sodales wisi placerat eget, elementum eu, ullamcorper ac</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="big">Dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve obbligatoriamente comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online, introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.</p>
<p class="big">L’iniziativa ha l&#8217;obiettivo di contrastare il fenomeno delle &#8220;dimissioni in bianco&#8221; che penalizza in particolare alcune categorie di lavoratrici e lavoratori.<br />
&nbsp;</p>
<p class="big">Per <strong>tutti i lavoratori e le lavoratrici</strong> che intendano comunicare le proprie dimissioni, possono usufruire del servizio che offre il nostro studio &#8211; in quanto soggetto abilitato &#8211; cliccando su questo link: <a href="https://www.studiopappacena.it/dimissioni-on-line/"><strong>dimissioni on line</strong></a> .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Cos’è l’apprendistato? Definizione e le tipologie.</title>
		<link>https://www.studiopappacena.it/2016/12/08/cose-lapprendistato/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 09:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p class="big">Nunc felis. Curabitur ac ipsum. Pellentesque nibh ultricies est. Maecenas consequat, augue a venenatis risus. Ut id mollis vel, lacinia quam. Praesent blandit malesuada. Suspendisse commodo</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Definizione</strong></p>
<p>Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro che comporta, oltre allo scambio della retribuzione con la prestazione del dipendente, anche l’erogazione della <strong>formazione</strong> da parte dell’azienda e di enti esterni, con la finalità che il lavoratore consegua una determinata qualifica al termine del contratto. Il contratto, difatti, prevede un primo periodo nel quale il dipendente, oltre a lavorare, deve attuare quanto previsto nel <strong>piano formativo</strong> (allegato obbligatoriamente al contratto di apprendistato), cioè frequentare i corsi previsti per lui, oltre alla formazione durante il servizio: al termine del periodo formativo, entrambe le parti sono libere di recedere. Se nessuna delle parti si avvale del recesso, il rapporto diventa a tempo indeterminato.</p>
<p><strong>Tipi di apprendistato</strong></p>
<p>L’apprendistato può essere di tre tipologie:</p>
<ul>
<li><strong>apprendistato per la qualifica e il diploma professionale</strong>, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: questo contratto può essere attivato per i giovani dai 15 ai 25 anni ed è finalizzato a conseguire una delle qualificazioni elencate;</li>
<li><strong>apprendistato per la ricerca e l’alta formazione</strong>: questo contratto può essere attivato per conseguire:
<ul>
<li><strong>laurea </strong>e altri titoli di studio universitari;</li>
<li><strong>dottorati </strong>di ricerca;</li>
<li>diplomi relativi ai percorsi degli <strong>istituti tecnici superiori</strong>;</li>
<li><strong>praticantato </strong>per l’accesso alle professioni ordinistiche;</li>
</ul>
</li>
<li><strong>apprendistato professionalizzante</strong>: si tratta della tipologia contrattuale attualmente più utilizzata ed anche di quella che comporta il minor numero di ore di formazione; serve per ottenere una qualificazione professionale ai fini contrattuali; questo contratto può essere attivato per lavoratori:
<ul>
<li>tra i <strong>18</strong>e i <strong>29 anni</strong>;</li>
<li>tra i <strong>17</strong>anni e i <strong>29 anni</strong>, se in possesso di una qualifica professionale, conseguita anche attraverso il sistema duale;</li>
<li>oltre i 29 anni, se beneficiari di indennità di <strong>mobilità </strong>o di un trattamento di <strong>disoccupazione</strong>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
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